Lo studio offre assistenza nell’ambito dei procedimenti di Volontaria Giurisdizione relativi agli istituti previsti dalla legge in favore ed a tutela del soggetto per il quale si accerti la necessità di assistenza/rappresentanza nell’espletamento di attività materiali e/o giuridiche (soggetto amministrato, interdetto, inabilitato). Interdizione (ex art. 414 c. c.): il maggiore d'età e il minore emancipato che si trovi in condizione di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. Viene, dunque, nominato dal competente Tribunale un tutore il quale assumerà l’ufficio di compiere tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell’interesse del beneficiario; Inabilitazione (ex art. 415 c.c.): il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell’istituto dell’interdizione quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. Amministrazione di sostegno (ex 404 c. c.): di recente introduzione ( l. n. 6/2004), ha lo scopo di tutelare la persona che a causa di una infermità o menomazione fisica e/o psichica, sia nell’impossibilità, temporanea o parziale, di provvedere alla cura dei propri interessi. Ipotesi ricorrenti riguardano a titolo esemplificativo: persone affette da disturbi mentali, per i quali sia esclusa l’interdizione, o da infermità/handicap fisici, persone che abusino abitualmente di sostanze alcoliche o stupefacenti, persone anziane che pur non essendo affetta da patologie incidenti sulla capacità di intendere e di volere, si trovino nell’impossibilità pratica di svolgere attività quotidiane, per le quali si richiede l’assistenza da parte di un terzo. Il Tribunale nomina, dunque, un amministratore di sostegno che assume il compito di assistenza e cura della persona, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di nomina, nel quale vengono elencati gli atti per cui è richiesto l’intervento dell’amministratore; il beneficiario potrà continuare a compiere senza assistenza ogni ulteriore atto che non sia compreso nell’elenco.
Dunque, a tutela di una forma d’infermità di minore entità il Tribunale nomina un curatore, il quale assumerà il compito di assistere, e non sostituire, l'inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione, mentre quelli di ordinaria amministrazione potranno essere validamente compiuti dall’inabilitato. E’ importante evidenziare che, dopo la nomina del tutore o del curatore e dunque a seguito della sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione, tutti gli atti di straordinaria amministrazione eventualmente posti in essere dai beneficiari di tali istituti sono annullabili;
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