Il ricorso alla mediazione e alla negoziazione assistita è stato sempre più potenziato dalle recenti riforme legislative allo scopo di deflazionamento dell’eccessivo carico del contenzioso giudiziario. La mediazione è, ad oggi, prevista obbligatoriamente in alcune materie (ex art. 5 D. Lgs. del 04 marzo 2010, n. 28 e ss. modif.), quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale; è azionabile anche in via facoltativa, ove la parte intenda tentare la via conciliativa prima di adire l’Autorità giudiziaria. La negoziazione assistita, introdotta dal D.L. del 12 settembre 2014, n. 132 convertito con legge n. 162/14, è obbligatoria per le controversie che abbiano ad oggetto diritti di credito di valore inferiore ai 50.000,00 euro. Si avvia e si conclude mediante l’assistenza (obbligatoria) di uno o più avvocati. È prevista anche nel diritto di famiglia (separazioni, divorzi, modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio). Sono previsti benefici fiscali per le parti in ipotesi di positiva chiusura delle procedure e dunque di raggiungimento di accordo. LSL interviene assistendo nell’intero iter la parte coinvolta nella mediazione o nella negoziazione assistita, sia quale istante che ricevente.
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