Gratuito patrocinio: breve vademecum

I. Cos’è il Patrocinio a Spese dello Stato?

L'art. 24 della Costituzione recita: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non
abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione". Il
nostro ordinamento prevede, dunque, l’obbligo per lo Stato di garantire il diritto di difesa e
l’effettivo esercizio dello stesso anche in ossequio al basilare principio di uguaglianza sostanziale di
cui all’art. 3 della Costituzione; infatti, mediante tale riconoscimento l’ordinamento mira ad attuare
la rimozione effettiva degli ostacoli di carattere sociale ed economico.
La materia de qua è disciplinata dal Testo Unico in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio
2002, n.115, parte III, artt. 74-145.


II. Chi può essere ammesso?


Ai sensi degli artt. 76 e 78 DPR N. 115/02 l'interessato che si trovi nelle condizioni previste dalla
legge può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, purchè non versi nei casi di
esclusione (artt. 91 e 121 DPR n. 115/2002 e s.m.i.).
Possono essere ammessi: 1. i cittadini italiani; 2. gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio
italiano al momento dei fatti; 3. le persone emigrate dall’estero che non possiedono alcuna
cittadinanza, perché priva di quella d’origine e non in possesso di un’altra (cd. apolidi); 4. gli enti e
le associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.


III. Come si presenta l’istanza?

L'istanza è redatta in carta semplice e deve sempre essere sottoscritta dall'interessato a pena di
inammissibilità, con allegazione del documento di identità; nell’ipotesi in cui sia già indicato il
nominativo dell’Avvocato scelto, la firma dell’istante dovrà essere anche autenticata dal medesimo.

L’istanza deve essere depositata presso il competente C.O.A. (Consiglio Ordine Avvocati), per il
caso di istanza senza indicazione del difensore. Ove, invece, nell’istanza venga già indicato il legale
di fiducia, dovrà necessariamente essere presentata dall’Avvocato telematicamente.

IV. Quale reddito occorre considerare ai predetti fini?

E’ ammesso l’istante il cui reddito (relativo al nucleo familiare) rientri nel limite (artt 76 e 77 TU)
come definito periodicamente dal Ministero di Giustizia (art 77 DPR 115/02): a titolo esemplificativo
per il biennio 2021/2022 il limite è stato definito in Euro 11.746,68 (D.M. su G.U. n. 24 del 30/01/2021).
Va considerato il reddito imponibile del nucleo familiare dell’istante e dunque occorre sommare i
redditi del medesimo richiedente, dei familiari conviventi (coniugi, figli, genitori), dovendo
includere nel nucleo familiare tutti coloro che risultano conviventi in base alle risultanze
anagrafiche; tuttavia, tale regola subisce un’importante deroga: non si sommano i redditi come su
esplicato nell’ipotesi di giudizi relativi a diritti della personalità ovvero in caso di conflitto tra gli
interessi del richiedente e quelli degli altri familiari, quali a titolo esemplificativo giudizi relativi a
separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili /scioglimento del matrimonio,
tutele, curatele minorili etc.

V. Come scegliere l’Avvocato?

L’art. 81 del testo Unico prevede: “L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato

dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:


a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi,
contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
3. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.” E’ possibile nominare un unico difensore tra quelli inseriti nell’elenco degli
Avvocati a ciò abilitati, istituito ed a disposizione presso ogni Consiglio dell'Ordine.


VI. Cosa occorre indicare nell’istanza?


A pena di inammissibilità l’istanza di ammissione al P.S.S. deve contenere:
- I dati relativi all’istante ed al suo nucleo familiare, come risultante dal certificato anagrafico,
unitamente ai codici fiscali; - una dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'interessato ( ex art.
46 D.P.R. n. 445/2000) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito complessivo del nucleo
familiare; - l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei
limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di
un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di
variazione; - l'indicazione del processo pendente, ovvero l'indicazione dell'Ufficio Giudiziario
innanzi al quale verrà incardinata la controversia; - l’indicazione dell'oggetto del contenzioso e le
ragioni di fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa; -
l'indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione; - i dati delle controparti.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente ad esaminare l’istanza in via anticipata può
richiedere ulteriori informazioni e/o produzioni documentali all’istante e l’eventuale mancata
risposta determina l’inammissibilità dell’istanza.


VII. Quale C.O.A. è competente a decidere sull’istanza?


Ai sensi dell’art. 124 T.U. “Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il Consiglio dell'Ordine 5 competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato “.

Copia dell’istanza è inviata dal C.O.A. all’Ufficio finanziario per i relativi controlli e “se risulta che il
beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.
4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.” (art. 127 T.U.). La parte ha sempre l’obbligo di comunicare eventuali modifiche al proprio status reddituale ed infatti viene espressamente previsto che “Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio
dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel
provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.” (art. 136 D.P.R. 115/02).


VIII. Cosa accade dopo aver ottenuto l'ammissione al P.S.S.?


Le spese relative alla difesa nel giudizio già pendente ovvero all’incardinazione del contenzioso sono

prenotate a debito, oppure anticipate dall'erario; infatti, prevede l’art. 131: “1. Per effetto
dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.”

IX. Cosa accade all’esito del giudizio?

Il giudizio civile esita nell’emissione di un provvedimento a mezzo del quale il giudice dispone

anche in riferimento alla liquidazione delle spese, in base al principio della soccombenza.
Ai sensi degli art. 133 del predetto T.U. “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.”.
L’art. 134 T.U. prevede testualmente: “Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria
della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.”. Vale la pena ivi evidenziare che l'Ufficio recupero crediti attiverà la procedura di recupero delle spese di giustizia ripetibili nei confronti della parte soccombente e la parte ammessa al P.S.S. sarà soggetta all'azione di rivalsa da parte dello Stato solo nell’ipotesi in cui lo Stato non riuscisse a recuperare le spese processuali dalla parte abbiente soccombente.
In ipotesi di compensazione delle spese è previsto: “…. se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa
al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di
compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.” (art. 132). 


Gli onorari e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82 e vengono ridotti
alla metà (art. 141 idem).

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